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Statuto dell'associazione ''Strade dei Sapori dei Nebrodi''

ART. 1
Costituzione e durata
E' costituita, promotore l'Ente Parco dei Nebrodi, un'associazione senza scopo di lucro denominata "Strade dei Sapori dei Nebrodi" avente sede legale ed amministrativa presso l'Ente Parco dei Nebrodi in Sant'Agata di Militello, via Cosenz, n. 155. La sede legale potrà essere trasferita con delibera del Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione potrà aprire uffici, depositi, rappresentanze in Italia e all'estero se ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione ha durata illimitata.


ART. 2
Scopi
L'Associazione si propone di promuovere e favorire le attività svolte dagli associati nel comprensorio dei Nebrodi nei seguenti settori:

  1. il turismo in ambito rurale e nelle aree protette;
  2. valorizzare le forme di produzione agro-zootecnica tradizionale dei Nebrodi, tutelare i modi tradizionali di produzione agricola e promuovere la commercializzazione dei prodotti tradizionali tipici locali;
  3. favorire la multifunzionalià dell'agricoltura per la tutela del territorio;
  4. promuovere l'avviamento di sistemi di rintracciabilità e certificazione delle produzioni tipiche e tradizionali locali.



ART. 3
Associati
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le imprese e i soggetti individuati nel Regolamento Generale che avendo i requisiti previsti dallo stesso, operano nel comprensorio dei Nebrodi. Essi assumono gli impegni previsti nell'Atto Costitutivo e nel Regolamento generale secondo la procedura disciplinata in quest'ultimo. I soggetti aderenti formano la Rete "Strade dei Sapori dei Nebrodi".
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.


ART. 4
Quote associative
Tutti gli Associati si impegnano a versare:
a) una quota di ammissione iniziale, uguale per tutti;
b) una quota annuale di partecipazione;
c) una somma relativa agli eventuali servizi che i singoli Associati ricevono dall'Associazione.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote associative ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili.


ART. 5
Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Comitato di Gestione;
c) il Presidente;
d) il Revisore Contabile.


ART. 6
Assemblea degli Associati
Nell'Assemblea ogni Associato, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art. 4, ha diritto ad un voto. E' consentita la delega ad altro Associato. Ogni Associato non può rappresentare più di dieci associati, oltre se stesso. La delega non può essere conferita ai componenti del Comitato di Gestione.
L'Assemblea è convocata dal Presidente presso qualsiasi luogo idoneo situato nel territorio dei Nebrodi, quando questo lo riterrà opportuno o per richiesta di almeno un quinto dei soci o di tre membri del Comitato di Gestione, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo fax, e-mail o altro mezzo idoneo, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data, l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione con un intervallo temporale non inferiore a due ore.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da persona nominata dall'Assemblea, su proposta di almeno un terzo dei presenti. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi apposito verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dallo stesso nominato per la stesura del verbale.


ART. 7
Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria:
a) approva il Bilancio annuale dell'Associazione;
b) elegge i membri del Comitato di Gestione;
c) approva eventuali modifiche al Regolamento generale;
d) impartisce le direttive generali dell'Associazione;
e) nomina il revisore Contabile.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio annuale. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è costituita quando sia presente o rappresentato almeno un decimo dei soci. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono approvate a maggioranza degli intervenuti.


ART. 8
Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento generale.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è costituita quando sia presente o rappresentato almeno un decimo dei soci. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono approvate a maggioranza degli intervenuti.


ART. 9
Comitato di Gestione
L'Associazione amministrata da un Comitato di Gestione è formato da nove membri compreso il Presidente. Due membri di diritto in rappresentanza dell'Ente Parco dei Nebrodi e sei eletti dall'Assemblea tra gli associati o soggetti da loro designati. I componenti il Comitato di Gestione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato è investito dei più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria, senza limitazioni escluse quelle che per legge, per Statuto o Regolamento generale sono demandate all'Assemblea o al Presidente. In particolare:
a) redige il Bilancio annuale in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili, corredandolo da una relazione sull'andamento della gestione;
b) delibera sull'ammissione dei nuovi associati e sull'esclusione di associati;
c) approva i regolamenti interni e i disciplinari;
d) nomina eventuali Comitati Tecnici;
e) provvede ad ogni atto relativo al personale;
f) provvede alla nomina di qualsivoglia organismo ritenuto necessario per la gestione definendone funzioni e poteri fissandone i compensi e la durata;
g) delibera su ogni altro atto di amministrazione;
h) determina l'ammontare della quota di ammissione e di quelle annuali;
i) elegge nel proprio seno un Vice Presidente.
Il Comitato di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato per richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo fax o e-mail o altro mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza due giorni prima. La convocazione deve contenere l'indicazione delle materie da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
Le sedute del Comitato sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il verbale della riunione è redatto da un componente del Comitato scelto dal presidente per la funzione di Segretario ed è approvato nella successiva riunione. I verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono numerati e raccolti in apposita custodia per anno solare.
I Membri del Comitato esercitano la carica gratuitamente; può essere riconosciuto il rimborso delle spese documentate e sostenute per l'esercizio della carica.


ART. 10
Presidente
Il Presidente dell'Associazione è il rappresentate legale dell'Ente Parco dei Nebrodi o suo delegato. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente:
a) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Comitato di Gestione;
b) adempie gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Comitato di Gestione;
c) propone al Comitato l'eventuale nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;
d) propone al Comitato il conferimento di eventuali incarichi professionali a collaboratori;
e) vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Gestione;
f) conferisce procure, previa autorizzazione del Comitato, per singoli atti o categorie di atti.In caso d'assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.


ART. 11
Vice Presidente
Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, sarà investito dell'ordinaria amministrazione


ART. 12
Revisore Contabile
Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea fra gli iscritti al Registro dei revisori Contabili, dura in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile una sola volta. Il Revisore verifica periodicamente, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Verifica se il bilancio di esercizio redatto dal Comitato di Gestione corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sullo stesso.
Il Revisore può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni. Il Revisore può partecipare, se richiesto, alle riunioni del Comitato di Gestione esprimendo, qualora richiesti, pareri non vincolanti.
L'Assemblea all'atto della nomina del Revisore delibera un compenso annuale a suo favore. E' riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per la funzione.


ART. 13
Patrimonio e Bilancio
Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  • dall'ammontare delle quote sociali, che costituisce il fondo comune dell'Associazione;
  • da proventi per prestazioni di servizi vari agli Associati ed eventualmente a terzi;
  • da contributi volontari, da lasciti, da donazioni degli Associati e di terzi;
  • da contributi ricevuti da Pubbliche amministrazioni, Enti locali, Fondazioni e da qualsiasi altro soggetto sia pubblico sia privato;
  • da ogni altro tipo di entrata.

L'esercizio economico finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio dell'Associazione sarà sottoposto all'approvazione entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali.
Il soggetto promotore della "Strade dei Sapori dei Nebrodi", Ente Parco dei Nebrodi, potrà assicurare, compatibilmente alle proprie disponibilità, la collaborazione del personale, l'uso dei locali e degli altri mezzi necessari, per la gestione amministrativa-contabile dell'Associazione.


ART. 14
Tenuta registri contabili e libri sociali
Oltre ai libri e registri contabili espressamente prescritti per legge, l'Associazione tiene i libri, i verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di Gestione, nonché il libro degli Associati. Il libro dei verbali del Revisore sarà tenuto a cura dello stesso.
Il Presidente autorizza la consultazione dei libri sociali dell'Associazione ai soci che ne facciano motivata richiesta.


ART. 15
Diritti degli Associati sul patrimonio sociale
In caso di scioglimento dell'Associazione o di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dopo soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto, secondo le prescrizioni di legge, per gli scopi dell'Associazione o per scopi affini, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci.


ART. 16
Controversie
Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra l'Associazione e gli Associati o tra i suoi organi, è deferita a un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti in contrasto, ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, designato dalla Camera di Commercio di Messina. Il Collegio arbitrale - entro il termine di 120 giorni dalla sua costituzione - giudica quale arbitro irrituale amichevole compositore e senza formalità alcuna di procedura e il suo giudizio, non soggetto a deposito presso l'Autorità giudiziaria, è inappellabile e non suscettibile d'impugnazione.


ART. 17
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto o nel Regolamento generale, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme di legge in materia di associazioni volontarie.


ART. 18
Norma transitoria
I soci fondatori apporteranno nelle casse dell'Associazione, al momento della stipula dell'Atto costitutivo, l'importo pro-capite di € 200,00, quale quota per l'anno 2008. Tutti coloro, che in possesso dei requisiti, saranno ammessi entro la fine dell'anno 2008 verseranno soltanto la quota di ammissione nella stessa misura di € 200,00. Dal 1° gennaio 2008 i nuovi soci sono tenuti a versare la quota d'ammissione e la quota annuale nella misura che sarà fissata dal Comitato di Gestione.
I membri del Comitato di Gestione, eletti nell'Atto Costitutivo, dureranno in carica sino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008. Anche il Revisore nominato nell'Atto Costitutivo durerà in carica per lo stesso periodo.

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